PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Correzione dell'attribuzione di sesso).

      1. La persona che, in ragione della propria identità di genere, sente di non appartenere al sesso indicato nel suo atto di nascita, può chiedere la correzione dell'attribuzione di sesso, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali, di trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamento medico-chirurgico.
      2. L'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario al fine di attribuire ad una persona un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita.

Art. 2.
(Procedimento).

      1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la persona interessata presenta istanza di correzione dell'attribuzione di sesso all'ufficiale di stato civile del comune di residenza.
      2. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome o dei nomi che la persona interessata ha scelto e deve essere accompagnata da certificazione di un medico specialista di fiducia, che attesti che la persona sta seguendo un percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari alla sua identità di genere.
      3. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona interessata trasmette l'istanza all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato

 

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compilato l'atto di nascita, affinché proceda entro quindici giorni alle correzioni richieste, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
      4. L'ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto alle correzioni ai sensi del comma 3, provvede senza ritardo a notificare la correzione alla persona interessata e all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza della persona stessa per gli adempimenti ulteriori.

Art. 3.
(Rilascio di documenti).

      1. L'ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona interessata, ricevuta la notificazione di cui all'articolo 2, comma 4, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.
      2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.
      3. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della correzione della attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa o tributo per la persona interessata.

Art. 4.
(Trattamento dei dati personali).

      1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale sia stata corretta l'attribuzione di sesso, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nome e cognome.

 

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      2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.
(Interventi del Servizio sanitario nazionale.
Formazione del personale sanitario).

      1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l'informazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l'intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.

Art. 6.
(Modifiche e abrogazioni).

      1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

 

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decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere».

      2. La legge 14 aprile 1982, n. 164, e successive modificazioni, è abrogata.